STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “A GONFIE VELE VERSO LA VITA”
ALLEGATO “A” DELL’ATTO COSTITUTIVO
Art. 1 – È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa sotto la denominazione: “ A GONFIE VELE VERSO LA VITA” (GV3).
Art. 2 – L’associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.
L’associazione inoltre intende: – Organizzare iniziative di sport dilettantistico – Diffondere la cultura della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; – Diffondere la cultura dell’attenzione alla salute e sicurezza nel tempo libero;– Realizzare e mettere in pratica progetti di educazione, qualificazione e riabilitazione sociale mediante l’utilizzo della vela e di ogni sua attività derivata con il coinvolgimento delle categorie più deboli ed emarginate della società: ragazzi disagiati, case famiglia, tossicodipendenti, alcolisti, ex-detenuti. All’insegna della solidarietà, l’associazione vede nel mondo del mare e della vela ottime opportunità di rieducare al gusto della vita e al rispetto di ciò che ci circonda;
– Promuovere la collaborazione e il confronto con altre Associazioni, enti locali, enti statali, società, in particolare quelle che operano nel settore nautico e nell’area del disagio fisico, mentale e sociale;
– Assegnare premi e riconoscimenti a persone e/o Associazioni meritevoli nello stesso ambito istituzionale;
– Avvalersi, della collaborazione di esperti nel campo sociale, dello sport della vela e della riabilitazione fisica;
– Promuovere la cultura e l’arte;
– Promuovere e favorire percorsi di formazione per operatori del settore;
– Compiere quant’altro ritenuto utile o necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
L’Associazione potrà servirsi di beni immobili e mobili dati in uso a qualsiasi titolo sia dagli associati che da terzi privati o Enti.
L’Associazione potrà svolgere tutte o parte delle attività connesse al proprio scopo istituzionale, e tutte le attività accessorie. L’Associazione comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di Associazione.
Art.3 L’ Associazione ha sede legale in 72100 Brindisi (Br) alla Via Marche N. 15
Le variazioni all’interno dello stesso Comune non comportano modifiche dello Statuto.
Art. 4 – Il patrimonio è costituito:
1. da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
1. dalle quote associative;
2. dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
3. dai contributi concessi da Enti pubblici o privati, anche della Comunità Europea;
4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale .
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
I rapporti con i fornitori e sponsor che forniranno alla associazione, a qualunque titolo, beni, servizi e liberalità non potranno essere intrattenuti da soci in conflitto di interesse con gli stessi fornitori e sponsor, in ragione della propria attività professionale.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 5 – Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo . I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni almeno 1 mese prima della scadenza dell’anno solare, saranno considerati soci effettivi anche per l’anno successivo e pertanto obbligati al versamento della quota annuale di associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione e nel rispetto del Regolamento associativo . Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e previsto per gli stessi associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dal Consiglio Direttivo e comunicate per iscritto all’interessato.
Art. 6 – Gli esercizi associativi hanno la durata di 1 anno e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d’esercizio dovrà essere approvato dall’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
L’associazione terrà:
a) Libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario;
b) Libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario;
c) Libro degli associati , a cura del Segretario;
d) Libro Giornale a cura del Tesoriere;
e) Acrchivio dei bilanci approvati e delle relazioni del Tesoriere e del Presidente a cura del Segretario;
Art. 7 – Organi sociali:
Sono organi dell’Associazione:
- L’assemblea dei Soci (AS)
- Il Consiglio Direttivo (CD)
- Presidente (P)
- Vice Presidente (VP);
- Tesoriere (T);
- Segretario (S),
- Consigliere (CS) addetto alle relazioni con sponsor
- Consigliere (CE) addetto all’organizzazione di eventi
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l’esecuzione
di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal
Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sono rieleggibili per un numero illimitato di volte.
Art. 8 – L’assemblea dei soci alla quale hanno diritto di partecipare i Soci effettivi risultanti iscritti almeno un mese prima della convocazione ed in regola con il pagamento delle quote associative, è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, non oltre quattro mesi dopo l’inizio di ciascun esercizio finanziario per:
a) Discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
b) Provvedere alla ratifica d’eventuali modifiche dello Statuto proposto dal Consiglio Direttivo.
c) Provvedere all’elezione degli organi sociali;
L’assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o per richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.
Le assemblee saranno valide in prima convocazione se i partecipanti sono la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione si effettuerà mediante invito scritto inviato per posta o email. L’annuncio di convocazione dell’assemblea dei soci dovrà essere dato almeno dieci giorni prima della data fissata e tra la 1^ e la 2^ convocazione dell’assemblea dovranno esserci almeno 24 ore di differenza. E’ ammessa la votazione per delega e ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio, purchè provvisto di regolare delega scritta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati .
La votazione può avvenire per alzata di mano o tramite votazione nominale .
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da sei membri facenti parte dell’Associazione, nominati per la prima volta nell’atto costitutivo ed in seguito eletti direttamente dall’Assemblea e resta in carica salvo, dimissioni volontarie o su sfiducia di due terzi dei Soci, per un periodo pari a 3 anni.
In caso di dimissioni volontarie il dimissionario avrà un tempo di cinque giorni feriali per ritirarle. In caso di mozioni di sfiducia votata da almeno due terzi dei Soci, lo sfiduciato dovrà lasciare l’incarico con effetto immediato. In ogni caso il componente uscente dovrà trasferire le consegne entro dieci giorni dalla data di uscita al subentrante. Il Consiglio Direttivo formalizzerà la nomina del subentrante che sarà il primo dei non eletti o, in sua assenza, scegliendo tra i Soci più anziani che avranno dato disponibilità (età associativa/anagrafica).
Nel caso in cui le dimissioni riguardino il Presidente, sarà il Vice Presidente a sostituirlo in maniera permanente fino alla scadenza del mandato. Se il Vice Presidente rinuncia al nuovo incarico, il Consiglio Direttivo eleggerà il nuovo Presidente scegliendolo tra i componenti del CD. In caso di indisponibilità, sarà indetta l’assemblea dei Soci, convocata dal socio più anziano, per eleggere il nuovo Presidente come previsto all’articolo 7.
Il Consiglio Direttivo (CD) è investito di tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione che non siano statutariamente riservati all’assemblea. Come tali:
- Propone norme di comportamento
- Decide sulle attività e le iniziative dell’Associazione;
- Fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari , ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l’esecuzione stessa;
- Approva i progetti di bilancio preventivo , rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare per l’approvazione dell’ assemblea dei soci;
- Stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
- E’ responsabile verso i Soci del regolare funzionamento dell’associazione, nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati;
- Delibera sull’ammissione dei soci;
- Adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e lerelative norme e modalità;
10. Delibera circa le elargizioni a scopo di solidarietà;
11. Adotta e revoca procedure
Ogni membro ha pari potere di voto. Le delibere e decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 10 – Il Presidente (P) ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è responsabile del funzionamento della stessa . Vigila sul funzionamento del sodalizio, sulla riuscita delle manifestazioni e firma la corrispondenza sociale e tutti gli atti che impegnano finanziariamente e moralmente l’associazione. Mantiene i contatti con Autorità ed Enti, convoca il Consiglio Direttivo, l’assemblea dei Soci, controllando l’attuazione delle relative deliberazioni. Nomina i collaboratori tecnici sentito il parere del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Il Vice Presidente (VP) ha la responsabilità del funzionamento dell’associazione, della buona riuscita delle manifestazioni e dell’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Insieme al Presidente mantiene i contatti con Autorità ed Enti. Coadiuva con il Tesoriere per assicurare una buona tenuta dell’Amministrazione. Ha potere di firma alternativa a quella del Presidente, che eserciterà in caso di sua assenza, in caso di necessità improrogabili.
Art. 12 – Il Tesoriere (T) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese che saranno effettuate solo se riferite ad impegni assunti dal Presidente o in presenza di delibere del CD. Il Tesoriere prende consegna dei beni mobili ed immobili dell’associazione e tiene aggiornato il “libro degli inventari”. Redige con il Segretario i bilanci preventivi e consuntivi che sottoporrà al CD ed all’ assemblea dei Soci entro i termini stabiliti nell’art. 6 dello Statuto. Il Tesoriere uscente avrà l’obbligo di passare le consegne al Tesoriere entrante entro e non oltre trenta giorni dalla data di uscita.
Art. 13 – Il Segretario (S) compila unitamente al tesoriere i bilanci preventivi e consuntivi dell’associzione e li sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo, ha particolare cura del libro dei Soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila il libro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, risponde del funzionamento dei servizi dell’associazione, dell’ordinamento organizzativo, dell’osservanza delle deliberazioni, dei regolamenti e dello Statuto. Attende a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazione dal Consiglio Direttivo. Assicura l’archiìviazione e custodia dei Bilanci approvati.
Art. 14 – Il Consigliere addetto alle relazioni con sponsor (CS) supporta gli altri componenti del Consiglio Direttivo nelle decisioni, risponde del funzionamento dei servizi dell’associazione, dell’ordinamento organizzativo, dell’osservanza delle deliberazioni, dei regolamenti e dello Statuto. Attende a tutte le mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazione dal Consiglio Direttivo ed in particolare collabora con il Tesoriere per la individuazione di società ed Enti che potrebbero condividere / finanziare i progetti approvati nel CD.
Art. 15 – Il Consigliere addetto all’organizzazione di eventi (CE) supporta gli altri componenti del Consiglio Direttivo nelle decisioni, risponde del funzionamento dei servizi dell’associazione, dell’ordinamento organizzativo, dell’osservanza delle deliberazioni, dei regolamenti e dello Statuto. Attende a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazione dal Consiglio Direttivo ed in particolare ha primaria responsabilità nel curare l’organizzazione degli eventi in collaborazione con i componenti del CD ed in linea con le delibere del CD ed all’interno dei budget assegnati dal bilancio preventivo.
Art. 16 – Il Socio che contravviene allo Statuto mostrando insofferenza alle comuni regole d’educazione e rispetto può essere radiato dall’Associazione su parere del Consiglio Direttivo. Tale comunicazione sarà effettuata per iscritto.
Art. 17 – La qualità di Socio dell’Associazione comporta la incondizionata accettazione del presente Statuto e del regolamento associativo;
Art 18. – Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell’ associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla NO PROFIT per i fini perseguiti.
Art 19. – Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte , con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea in occasione della prima convocazione.
I probiviri potranno essere individuati al di fuori dell’ Associazione , saranno nominati al bisogno, e giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art 20 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’ Assemblea con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell’art. 21 cc.
In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità.
Art 21 – Nel corso della vita sociale vigono inderogabilmente alcuni principi:
– Principio del voto singolo;
– Libera elegibilità degli organi sociali
– Sovranità dell’assemblea
Art 22 – per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.